Legislazione
La normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi fresci o conservati, destinati al consumo,
in Italia è regolata dalla legge 16 Dicembre 1985 n°
752, sucessivamente modificata in 4 punti dalla legge 17 maggio
1991, n° 162, di cui ne riassumiamo i più importanti:
Art. 1. Le regioni, in attuazione dell' art. 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382, nonchè del disposto di cui agli
articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della repubblica
24 luglio 1977, n.616, provvedono a disciplinare con propria
legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione
dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali
e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere
ad uno dei seguenti generi e spece, rimanendo vietato il commercio
di qualsiasi altro tipo:
1: Tuber magnatum Pico, detto tartufo bianco;
2: Tuber melanosporum Vitt., detto tartufo nero pregiato;
3: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto
tartufo moscato;
4: Tuber aestivum detto tartufo d'estate o scorzone;
5: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin detto
tartufo uncinato;
6: Tuber brumale Vitt. detto tartufo nero d'inverno
o trifola nera;
7: Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico detto
Bianchetto o marzuolo;
8: Tuber macrosporum Vitt. detto tartufo nero liscio;
9: Tuber mesentericim Vitt. detto tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie
commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che
fa parte integrante della presente legge.
Art. 3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi
e nei terreni non coltivati. Hanno diritto di proprietà
sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate
tutti coloro che le conducano, purchè vengano apposte
apposite tabelle ad almeno 2,5 metridal suolo, lungo il confine
del terreno, visibili da ogni punto di accesso ed in modo che
da ogni cartello sia visibile il precedente o il sucessivo,
con la scritta ben visibile " Raccolta di tartufi riservata
". Le regioni , su richiesta di coloro che ne hanno titolo,
rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie
controllate o coltivate.
Art. 5. Per praticare la raccolta dei tartufi, si deve sottoporsi
ad un esame per l'accertamento dell'idoneità. Le regioni
sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio,
a seguito del soprecitato esame, di apposito tesserino con cui
si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi.Sul
tesserino devono essere riportate le generalità e la
fotografia. I raccoglitori non devono essere inferiori ai 14
anni di età. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore
su tutto il territorio nazionale. La ricerca deve essere efettuata
con l'ausilio di un cane addestrato allo scavo e con l'apposito
atrezzo ( vanghetto o vanghella ) limitatamente ove il cane
abbia iniziato.
Alti articoli ne regolano la lavorazione, conservazione, etichettatura
e confezionanento.