Legislazione

La normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi fresci o conservati, destinati al consumo, in Italia è regolata dalla legge 16 Dicembre 1985 n° 752, sucessivamente modificata in 4 punti dalla legge 17 maggio 1991, n° 162, di cui ne riassumiamo i più importanti:

Art. 1. Le regioni, in attuazione dell' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonchè del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e spece, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
1: Tuber magnatum Pico, detto tartufo bianco;
2: Tuber melanosporum Vitt., detto tartufo nero pregiato;
3: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto tartufo moscato;
4: Tuber aestivum detto tartufo d'estate o scorzone;
5: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin detto tartufo uncinato;
6
: Tuber brumale Vitt. detto tartufo nero d'inverno o trifola nera;
7: Tuber borchii Vitt. o Tuber albidum Pico detto Bianchetto o marzuolo;
8: Tuber macrosporum Vitt. detto tartufo nero liscio;
9: Tuber mesentericim Vitt. detto tartufo nero ordinario.
Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

Art. 3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano, purchè vengano apposte apposite tabelle ad almeno 2,5 metridal suolo, lungo il confine del terreno, visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente o il sucessivo, con la scritta ben visibile " Raccolta di tartufi riservata ". Le regioni , su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Art. 5. Per praticare la raccolta dei tartufi, si deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento dell'idoneità. Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del soprecitato esame, di apposito tesserino con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi.Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia. I raccoglitori non devono essere inferiori ai 14 anni di età. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore su tutto il territorio nazionale. La ricerca deve essere efettuata con l'ausilio di un cane addestrato allo scavo e con l'apposito atrezzo ( vanghetto o vanghella ) limitatamente ove il cane abbia iniziato.

Alti articoli ne regolano la lavorazione, conservazione, etichettatura e confezionanento.

 




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